Art. 70.
(Autonomia finanziaria).

      1. Alla Regione autonoma è riconosciuta autonomia finanziaria di entrata e di spesa, sulla base dello Statuto e in armonia con i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
      2. La Regione dispone di risorse proprie e di risorse devolute dallo Stato.
      3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge regionale, dai canoni di concessione dei beni regionali, dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
      4. Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli Venezia Giulia:

          a) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

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          b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

          c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;

          d) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

          e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nel Friuli Venezia Giulia;

          f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

          g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.

      5. La devoluzione alla Regione delle quote dei proventi erariali indicati al comma 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.
      6. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla Regione per provvedere a scopi determinati e per sostenere la Regione nel processo di integrazione con i paesi dell'Europa centro-orientale.
      7. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.

 

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      8. Fermi restando i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, nei casi e nei modi previsti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, può modificare con legge regionale gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione. Le eventuali modificazioni non importano variazione dei proventi spettanti allo Stato.
      9. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite le misure di salvaguardia dei trasferimenti garantiti alla Regione qualora lo Stato modifichi gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione.